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Welfare DesignerLa figura professionale che progetta il welfare a partire dai bisogni

Documento di riferimento

Carta dei principi del welfare designer

Gli impegni che chi esercita la professione assume verso le persone e le comunità, gli enti committenti, i colleghi e la professione stessa.

Versione 1.0 · Bozza in consultazione · 26 ottobre 2026 · Osservazioni entro il 31 gennaio 2027

Premessa

Il Profilo professionale descrive che cosa fa il welfare designer; la presente Carta descrive come lo fa. Raccoglie in forma di impegni i principi di riferimento della figura e le regole di condotta verso i soggetti con cui il welfare designer entra in relazione: le persone e le comunità destinatarie degli interventi, gli enti che affidano gli incarichi, i colleghi e le altre professioni, la professione stessa.

Una carta dei principi è necessaria perché il welfare designer opera su beni delicati: bisogni di persone spesso fragili, risorse pubbliche e private, decisioni che incidono sulla vita di una comunità. In assenza di un albo, la condotta non è garantita da un ordine professionale: lo è dagli impegni che chi esercita la professione assume pubblicamente e dalla possibilità, per chiunque, di verificarne il rispetto.

La Carta è redatta nella fase della rete e sarà adottata, con le modifiche che la consultazione suggerirà, dall’associazione professionale in via di costituzione.

1. Verso le persone e le comunità

Il welfare designer pone al centro del proprio lavoro i bisogni reali delle persone e delle comunità, non l’offerta di servizi esistente, un finanziamento disponibile o un immobile da utilizzare.

Il welfare designer promuove una partecipazione reale e non formale: coinvolge i destinatari degli interventi, e non soltanto i loro rappresentanti, nelle fasi in cui le scelte vengono compiute, e rende riconoscibile il contributo che ciascuno ha dato.

Il welfare designer restituisce alle persone e alle comunità coinvolte ciò che ha appreso e ciò che è stato deciso, in forme comprensibili e in tempi utili, anche quando l’intervento non viene realizzato.

Il welfare designer rispetta le differenze di condizione, cultura, età, genere, convinzione e appartenenza, e progetta in modo che nessuno sia escluso dall’accesso ai servizi per ragioni che potevano essere previste.

Il welfare designer custodisce con riservatezza le informazioni personali e le situazioni di cui viene a conoscenza, le usa soltanto per le finalità dell’incarico e non le divulga in forme che consentano di identificare le persone.

2. Verso gli enti committenti

Il welfare designer conserva l’indipendenza di giudizio: espone al committente le evidenze raccolte e le valutazioni che ne derivano anche quando non coincidono con le aspettative iniziali, e non adatta l’analisi dei bisogni alla soluzione già scelta.

Il welfare designer dichiara prima dell’incarico ogni conflitto di interesse, attuale o potenziale: rapporti con enti del territorio, con fornitori, con finanziatori o con altri soggetti coinvolti nell’intervento.

Il welfare designer è trasparente sui compensi: li concorda per iscritto prima dell’avvio, li riferisce all’attività svolta e ai prodotti consegnati e non li lega, in tutto o in parte, all’ottenimento di finanziamenti.

Il welfare designer chiarisce fin dall’inizio gli obiettivi e i limiti dell’incarico, i prodotti attesi per ciascuna fase e ciò che resta fuori dal proprio intervento, e aggiorna il committente quando le condizioni cambiano.

Il welfare designer non promette finanziamenti, approvazioni o risultati che non dipendono dal proprio lavoro, e distingue con chiarezza ciò che è probabile da ciò che è certo.

Il welfare designer consegna al termine di ogni fase un prodotto riconoscibile e utilizzabile dall’ente anche nel caso in cui il percorso si interrompa.

3. Verso i colleghi e le professioni regolamentate

Il welfare designer collabora con le altre figure che operano negli stessi contesti e riconosce il contributo di ciascuna al risultato comune.

Il welfare designer non si sostituisce ai professionisti iscritti ad albi, in particolare agli assistenti sociali nella presa in carico delle persone, e non svolge attività riservate dalla legge a professioni regolamentate.

Il welfare designer riconosce nei propri lavori i contributi altrui, non si attribuisce risultati che non ha prodotto e non denigra il lavoro di altri professionisti per ottenere un incarico.

Il welfare designer favorisce lo scambio di metodi, strumenti e lezioni apprese tra colleghi, nel rispetto della riservatezza dovuta ai committenti e alle persone.

4. Verso la professione

Il welfare designer si aggiorna con continuità sulle norme, sui metodi e sulle politiche che riguardano il welfare e il terzo settore, e verifica periodicamente le proprie competenze sul Quadro delle competenze.

Il welfare designer usa la denominazione professionale in modo corretto: non la attribuisce ad attività che non corrispondono al Profilo professionale e, nei rapporti con i committenti, richiama il proprio inquadramento tra le professioni non organizzate in ordini o collegi, disciplinate dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4.

Il welfare designer non dichiara titoli, esperienze o livelli di competenza che non possiede.

Il welfare designer contribuisce, nella misura delle proprie possibilità, alla definizione e alla revisione degli standard della professione, partecipando alle consultazioni sui documenti di riferimento e segnalando i casi in cui i documenti si rivelano inadeguati.

5. Nell’uso dei dati e delle evidenze

Il welfare designer raccoglie i dati con metodi dichiarati e proporzionati allo scopo, ne indica le fonti e i limiti, e distingue i dati osservati dalle stime e dalle interpretazioni.

Il welfare designer non seleziona né presenta le evidenze in modo da sostenere una conclusione già scelta, e dà conto anche dei dati che contraddicono le ipotesi di partenza.

Il welfare designer tratta i dati personali nel rispetto della normativa vigente: raccoglie soltanto ciò che serve, informa le persone sull’uso che ne farà, li conserva per il tempo necessario e li protegge da accessi non autorizzati.

Il welfare designer conduce la valutazione di impatto sociale con onestà: riferisce i risultati negativi o inferiori alle attese con la stessa cura dei risultati positivi, perché la valutazione serve a correggere gli interventi e non a giustificarli.

Il welfare designer, nei processi di co-progettazione e negli altri tavoli con più soggetti, mette a disposizione di tutti gli stakeholder le stesse informazioni, nei limiti della riservatezza dovuta.

Applicazione

Nella fase attuale l’adesione alla Carta è volontaria: chi aderisce alla rete dei welfare designer dichiara di riconoscersi nei principi qui enunciati e di applicarli nel proprio lavoro.

Quando l’associazione professionale sarà costituita, la Carta diventerà vincolante per gli iscritti, secondo quanto previsto dallo statuto, che stabilirà anche le modalità di verifica e le conseguenze delle violazioni.

Le segnalazioni relative all’applicazione della Carta, come le osservazioni sul suo testo, si inviano alla redazione del portale, che le esamina e ne dà conto nelle revisioni successive del documento.