Risorse e finanziamento
bando
sostantivo maschile · anche avviso pubblico, call for proposals
Avviso pubblico con cui un ente finanziatore rende note le risorse disponibili, i requisiti per accedervi, i criteri di selezione e le modalità di presentazione delle proposte.
Definizione
Nel settore sociale il bando è lo strumento con cui enti pubblici, fondazioni e programmi europei assegnano contributi a progetti. Garantisce trasparenza e parità di accesso, stabilendo in anticipo chi può partecipare, cosa è finanziabile e come le proposte saranno valutate. Per le amministrazioni pubbliche la predeterminazione dei criteri di concessione di contributi è un obbligo di legge.
Elementi ricorrenti
Un bando contiene di norma:
- obiettivi e ambiti di intervento;
- soggetti ammissibili e requisiti di partenariato;
- dotazione finanziaria, importi minimi e massimi, quota di cofinanziamento;
- spese ammissibili e durata dei progetti;
- criteri e punteggi di valutazione;
- obblighi di monitoraggio e rendicontazione.
Nel welfare design
Nel welfare design il bando è considerato una delle possibili fonti di finanziamento di un intervento già definito, non il punto di partenza della progettazione. Progetti costruiti esclusivamente sui requisiti di un bando tendono a dipendere da quella sola fonte e a interrompersi alla sua scadenza; per questo la candidatura viene di solito accompagnata da un modello di sostenibilità che preveda risorse successive.
Termini affini
- Avviso di co-progettazione: procedura distinta, prevista dal Codice del Terzo Settore.
- Erogazione su richiesta libera: contributo concesso fuori da una procedura competitiva.
Voci correlate
- fundraising · L’insieme delle attività con cui un’organizzazione senza scopo di lucro raccoglie risorse economiche, beni e servizi presso privati, imprese e istituzioni per sostenere la propria missione.
- fondazione di origine bancaria · Persona giuridica privata senza scopo di lucro, nata dalla separazione tra attività bancaria e attività filantropica delle antiche casse di risparmio e banche pubbliche, che persegue scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico.
- rendicontazione · Attività con cui un ente documenta a un finanziatore, a un’autorità o ai propri interlocutori le risorse impiegate, le attività svolte e i risultati ottenuti.
- associazione temporanea di scopo · Accordo tra più soggetti che si uniscono per realizzare insieme uno specifico progetto, conferendo a uno di essi, il capofila, la rappresentanza verso l’ente finanziatore.
Fonti
- L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 12.