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Welfare DesignerLa figura professionale che progetta il welfare a partire dai bisogni

Documento di riferimento

Statuto dell’associazione professionale dei welfare designer

La bozza dello statuto dell’associazione professionale dei welfare designer ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4: scopi, soci, organi, attestazione di qualità, codice di condotta.

Versione 0.9 · Bozza preliminare in consultazione · 26 ottobre 2026 · Osservazioni entro il 31 gennaio 2027

Nota redazionale. Questa è una bozza preliminare, pubblicata per raccogliere osservazioni da chi esercita la professione e da chi collabora con welfare designer. Prima della costituzione dell’associazione il testo dovrà essere verificato da un notaio o da un legale, anche per la scelta tra associazione riconosciuta e non riconosciuta. Le parti tra parentesi quadre sono da completare.

Art. 1 – Denominazione e sede

È costituita l’associazione denominata «Associazione professionale dei welfare designer», in sigla [sigla da definire], di seguito «l’Associazione». L’Associazione è costituita ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi.

L’Associazione ha sede in [città]. Il consiglio direttivo può istituire sedi secondarie e uffici di rappresentanza e trasferire la sede nell’ambito dello stesso comune senza che ciò comporti modifica dello statuto.

Art. 2 – Durata e natura

L’Associazione ha durata illimitata. È un’associazione senza scopo di lucro, [non riconosciuta ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile / riconosciuta come persona giuridica]. Non ha carattere sindacale né politico e non esercita attività riservate dalla legge a professioni regolamentate, in particolare a quelle organizzate in ordini o collegi.

Art. 3 – Scopi

L’Associazione ha lo scopo di promuovere, qualificare e rappresentare la professione del welfare designer, come descritta nel Profilo professionale. In particolare l’Associazione:

a) adotta, pubblica e aggiorna il Profilo professionale, il Quadro delle competenze e la Carta dei principi, sottoponendoli a consultazione pubblica prima di ogni approvazione;

b) rilascia ai propri iscritti, su richiesta, l’attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prevista dall’articolo 7 della legge 4/2013;

c) tiene e pubblica l’elenco degli iscritti, con l’indicazione di chi è in possesso dell’attestazione;

d) promuove la formazione iniziale e l’aggiornamento continuo degli iscritti, anche mediante il riconoscimento di percorsi formativi coerenti con il Quadro delle competenze;

e) dialoga con enti pubblici, enti del terzo settore, enti ecclesiastici, fondazioni, università, centri di ricerca e altre associazioni professionali, in Italia e all’estero;

f) cura il portale welfaredesigner.it e le pubblicazioni dell’Associazione;

g) tutela l’utenza mediante lo sportello di riferimento di cui all’articolo 11 e vigila sul rispetto della Carta dei principi da parte degli iscritti.

Art. 4 – Soci

Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche e, nella categoria dei sostenitori, gli enti che ne condividono gli scopi. I soci si distinguono in:

a) soci ordinari: le persone che esercitano la professione di welfare designer e che, su verifica della commissione per l’attestazione, si collocano almeno al livello «autonomo» in tutte le aree del Quadro delle competenze;

b) soci aspiranti: le persone che stanno costruendo le competenze per esercitare la professione, per un periodo non superiore a [tre] anni, prorogabile dal consiglio direttivo;

c) soci sostenitori: le persone e gli enti che, senza esercitare la professione, condividono gli scopi dell’Associazione e ne sostengono l’attività.

Solo i soci ordinari hanno diritto di voto in assemblea e possono ricoprire cariche sociali.

Art. 5 – Ammissione, quota, perdita della qualità di socio

La domanda di ammissione è presentata al consiglio direttivo, che delibera entro [sessanta] giorni, previa verifica dei requisiti da parte della commissione per l’attestazione per i soci ordinari. Il rigetto è motivato e può essere impugnato davanti al collegio dei probiviri.

I soci versano una quota annuale, determinata dall’assemblea per ciascuna categoria. La quota non è trasmissibile né rivalutabile.

La qualità di socio si perde per recesso, comunicato per iscritto; per morosità protratta oltre [sei] mesi dal sollecito; per esclusione deliberata dal collegio dei probiviri a seguito di procedimento disciplinare; per il venir meno dei requisiti di ammissione, accertato dalla commissione per l’attestazione.

Art. 6 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa, di accedere ai documenti e ai servizi dell’Associazione e, se ordinari, di votare e di essere eletti.

I soci sono tenuti a rispettare lo statuto, i regolamenti e la Carta dei principi; a mantenere e documentare l’aggiornamento continuo, nella misura minima di [numero da definire] ore annue, secondo il regolamento approvato dall’assemblea; a usare correttamente la denominazione dell’Associazione e l’attestazione, senza farne un uso che induca a ritenere l’esistenza di un albo o di una riserva di attività; a comunicare tempestivamente il venir meno dei requisiti.

Art. 7 – Organi

Sono organi dell’Associazione: l’assemblea dei soci; il consiglio direttivo; il presidente; il comitato tecnico-scientifico; la commissione per l’attestazione; il collegio dei probiviri; [il revisore dei conti, ove previsto dall’assemblea o dalla legge]. Le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate.

Art. 8 – Assemblea dei soci

L’assemblea è composta da tutti i soci. È convocata dal presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio e ogni volta che il consiglio direttivo lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno [un decimo] dei soci ordinari.

L’assemblea approva il bilancio e le quote; elegge il consiglio direttivo, il collegio dei probiviri e, ove previsto, il revisore; approva i regolamenti, il Profilo professionale, il Quadro delle competenze e la Carta dei principi, su proposta del comitato tecnico-scientifico; delibera le modifiche dello statuto e lo scioglimento.

In prima convocazione l’assemblea è valida con la presenza della maggioranza dei soci ordinari; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Delibera a maggioranza dei votanti, salvo i quorum previsti dall’articolo 15. È ammessa la partecipazione con mezzi di telecomunicazione e la delega a un altro socio ordinario, nel limite di [due] deleghe per socio.

Art. 9 – Consiglio direttivo e presidente

Il consiglio direttivo è composto da un numero di membri compreso tra tre e sette, eletti dall’assemblea tra i soci ordinari. Dura in carica tre anni; i suoi membri sono rieleggibili. Il consiglio amministra l’Associazione, predispone il bilancio, delibera sulle ammissioni, nomina il comitato tecnico-scientifico e la commissione per l’attestazione, adotta i regolamenti di attuazione e cura i rapporti esterni.

Il consiglio elegge al proprio interno il presidente, che ha la rappresentanza legale dell’Associazione, convoca e presiede l’assemblea e il consiglio e cura l’esecuzione delle delibere. Il consiglio può eleggere un vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 10 – Comitato tecnico-scientifico e commissione per l’attestazione

Il comitato tecnico-scientifico cura la redazione e l’aggiornamento dei documenti di riferimento, conduce le consultazioni pubbliche, ne esamina le osservazioni e ne pubblica gli esiti, propone all’assemblea i testi da approvare e sovrintende ai contenuti del portale. È composto da [tre a cinque] membri, scelti tra i soci ordinari ed eventualmente tra esperti esterni, nominati dal consiglio direttivo per tre anni.

La commissione per l’attestazione verifica il possesso dei requisiti per l’ammissione dei soci ordinari, istruisce le domande di attestazione, rilascia e rinnova l’attestazione e ne dispone la revoca nei casi previsti dall’articolo 12. È composta da [tre] membri nominati dal consiglio direttivo per tre anni; i suoi membri non possono istruire pratiche che li riguardino direttamente o che riguardino persone con cui abbiano rapporti di lavoro o di parentela.

Art. 11 – Sportello per il cittadino consumatore e obblighi di trasparenza

Ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge 4/2013 l’Associazione istituisce uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale chi si avvale delle prestazioni di un iscritto può rivolgersi in caso di contenzioso e ottenere informazioni sull’attività professionale e sugli standard qualitativi adottati. Lo sportello è gestito secondo un regolamento approvato dal consiglio direttivo e indica i tempi di risposta.

Ai sensi dell’articolo 4 della stessa legge l’Associazione pubblica sul proprio sito, e aggiorna, le informazioni relative allo statuto, agli organi e alla loro composizione, alle attività svolte, ai requisiti di ammissione, alle quote, all’elenco degli iscritti, al contenuto dell’attestazione e allo sportello per il cittadino consumatore.

Art. 12 – Attestazione di qualità

L’attestazione di cui all’articolo 7 della legge 4/2013 è rilasciata ai soci ordinari in regola con la quota e con l’obbligo di aggiornamento. Riporta la regolare iscrizione all’Associazione, i requisiti per la partecipazione, gli standard qualitativi e di qualificazione professionale adottati, le garanzie fornite all’utenza, gli estremi dello sportello per il cittadino consumatore e, ove presenti, l’eventuale polizza assicurativa stipulata dall’iscritto.

L’attestazione ha durata di [tre] anni ed è rinnovabile su domanda, previa verifica del mantenimento dei requisiti. È revocata dalla commissione per l’attestazione in caso di perdita dei requisiti, di morosità o di sanzione disciplinare di sospensione o esclusione.

L’Associazione può aderire a forme aggregative delle associazioni professionali e promuovere la definizione di norme tecniche relative alla professione, secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 8 della legge 4/2013, con delibera dell’assemblea.

Art. 13 – Collegio dei probiviri e procedimento disciplinare

Il collegio dei probiviri è composto da tre membri eletti dall’assemblea tra i soci ordinari, per tre anni. Decide sulle controversie tra soci e tra soci e Associazione e conduce i procedimenti disciplinari per violazione dello statuto, dei regolamenti o della Carta dei principi, anche su segnalazione dello sportello per il cittadino consumatore.

Il procedimento garantisce all’interessato la contestazione scritta degli addebiti, un termine non inferiore a [trenta] giorni per le controdeduzioni e il diritto di essere ascoltato. Le sanzioni sono il richiamo scritto, la sospensione fino a [dodici] mesi e l’esclusione. La decisione è motivata e comunicata per iscritto; sospensione ed esclusione comportano la revoca dell’attestazione e sono annotate nell’elenco degli iscritti.

Art. 14 – Patrimonio e bilancio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote, dai contributi dei soci e di terzi, dai proventi delle attività istituzionali, da lasciti e donazioni e da ogni altra entrata consentita dalla legge. L’esercizio sociale coincide con l’anno solare. Il consiglio direttivo predispone il bilancio e lo sottopone all’assemblea entro [quattro] mesi dalla chiusura dell’esercizio.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi o riserve ai soci, agli amministratori e ai collaboratori. Gli avanzi sono destinati alle attività istituzionali.

Art. 15 – Modifiche dello statuto e scioglimento

Le modifiche dello statuto sono deliberate dall’assemblea con il voto favorevole di almeno [due terzi] dei soci ordinari presenti e con la presenza di almeno la metà dei soci ordinari. Lo scioglimento è deliberato con il voto favorevole di almeno [tre quarti] dei soci ordinari.

In caso di scioglimento l’assemblea nomina uno o più liquidatori e il patrimonio residuo è devoluto a enti con finalità analoghe o a enti del terzo settore operanti nel campo del welfare, sentito l’organismo di controllo eventualmente previsto dalla legge, e comunque mai ai soci.

Art. 16 – Norma transitoria e rinvio

Con la costituzione dell’Associazione il portale welfaredesigner.it, i suoi contenuti e i documenti di riferimento ivi pubblicati sono trasferiti all’Associazione, che ne assume la titolarità e la cura. Fino all’insediamento degli organi, le funzioni del comitato tecnico-scientifico sono svolte dalla redazione del portale, che conduce le consultazioni in corso; le adesioni raccolte attraverso la rete costituiscono la base per le prime domande di ammissione, che restano soggette alla verifica dei requisiti.

Il primo consiglio direttivo è nominato nell’atto costitutivo e resta in carica fino alla prima assemblea utile, da convocare entro [dodici] mesi dalla costituzione.

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile in materia di associazioni, la legge 14 gennaio 2013, n. 4, e le altre norme vigenti in materia.