Concetti
sussidiarietà
sostantivo femminile · anche principio di sussidiarietà, sussidiarietà orizzontale, sussidiarietà verticale
Principio secondo cui le funzioni pubbliche vanno esercitate dal livello più vicino ai cittadini in grado di svolgerle, e le istituzioni favoriscono l’iniziativa autonoma di cittadini e formazioni sociali per attività di interesse generale.
Definizione
Il principio di sussidiarietà ha due dimensioni:
- sussidiarietà verticale, che riguarda la distribuzione delle competenze tra livelli di governo: le funzioni spettano in via prioritaria all’ente più vicino ai cittadini, e salgono a livelli superiori solo quando è necessario per garantirne l’esercizio unitario;
- sussidiarietà orizzontale, che riguarda il rapporto tra istituzioni e società: le istituzioni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.
Riferimenti normativi
Entrambe le dimensioni sono state introdotte nell’articolo 118 della Costituzione con la riforma del Titolo V del 2001: la verticale al primo comma, l’orizzontale al quarto. Il principio ha radici nel pensiero sociale cattolico e nel diritto dell’Unione europea, dove regola i rapporti tra Unione e Stati membri.
Nel welfare
La sussidiarietà orizzontale è il fondamento costituzionale dell’amministrazione condivisa e degli strumenti dell’articolo 55 del Codice del Terzo Settore, come la co-programmazione e la co-progettazione. Su di essa si basano anche i patti di collaborazione per la cura dei beni comuni.
Voci correlate
- amministrazione condivisa · Modello di rapporto tra amministrazioni pubbliche, cittadini ed enti del terzo settore basato sulla collaborazione per finalità di interesse generale, anziché sullo scambio tra prestazione e corrispettivo.
- terzo settore · Insieme degli enti privati che, senza scopo di lucro, perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso attività di interesse generale, distinto dallo Stato e dal mercato.
- beni comuni · Beni, materiali o immateriali, la cui fruizione è condivisa da una comunità e la cui cura richiede forme di gestione collettiva, distinte sia dalla proprietà privata sia dalla gestione esclusivamente pubblica.
- co-progettazione · Il procedimento con cui un’amministrazione pubblica e uno o più enti del terzo settore definiscono, ed eventualmente realizzano insieme, un progetto per rispondere a un bisogno già individuato.
Fonti
- Costituzione della Repubblica italiana, art. 118, commi 1 e 4 (testo modificato dalla L. cost. 18 ottobre 2001, n. 3).